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[1]E' autorizzata la spesa di L. 77.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonche' agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali, ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e modificato col R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 144.
[2]E' autorizzata, altresi', la spesa di L. 5.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e quella di L. 2.000.000 per la rinnovazione e riparazione di mezzi effossori.((2))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 febbraio 1941, n. 60
1La L. 14 febbraio 1941, n. 60 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' aumentata di ulteriori lire 5.000.000 la spesa autorizzata con l'art. 3 - secondo comma - della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita'."
Testo in vigore dal 12 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
