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[1]E' autorizzata la spesa di L. 77.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonche' agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali, ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e modificato col R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 144.
[2]E' autorizzata, altresi', la spesa di L. 5.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e quella di L. 2.000.000 per la rinnovazione e riparazione di mezzi effossori.
Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 12 marzo 1941
