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[1]E' stabilito nella somma di lire 8.000.000, per l'esercizio 1938-39, il limite d'impegno delle annualita' relative alle sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli istituti ed enti autonomi per costruzioni di case popolari; nonche', con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1939, per i contributi a favore di comuni ed altri enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 novembre 1938, n. 1817, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1939, n. 49, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' elevato di L. 1.655.000 il limite d'impegno delle annualita' previste dall'art. 5 della legge 25 aprile 1938, n. 548, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1938-39".
Il Regio D.L. 4 aprile 1939, n. 577, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1939, n. 912, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il limite d'impegno delle annualita' previste dall'art. 5 della legge 25 aprile 1938, n. 548, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1938-39, e' elevato dell'ulteriore somma di L. 100.000".
L. 22 maggio 1939, n. 800
4La L. 22 maggio 1939, n. 800 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di impegno stabilito dall'art. 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548. che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1938-39, per annualita' relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali e' aumentato di L. 2.000.0000".
L. 10 giugno 1939, n. 808
5La L. 10 giugno 1939, n. 808 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il limite d'impegno delle annualita' previste dall'art. 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1938-39, e' elevato dell'ulteriore somma di L. 300.000".
L. 16 giugno 1939, n. 847
6La L. 16 giugno 1939, n. 847 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma, dell'art. 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548. e' prorogato al 31 dicembre 1940".
L. 6 giugno 1939, n. 1048
7La L. 6 giugno 1939, n. 1048 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Per la corresponsione del predetto contributo e' aumentato di L. 40.649,20 il limite d'impegno per le annualita' stabilite nell'art. 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548".
Testo in vigore dal 16 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
