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[1]E' stabilito nella somma di lire 8.000.000, per l'esercizio 1938-39, il limite d'impegno delle annualita' relative alle sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli istituti ed enti autonomi per costruzioni di case popolari; nonche', con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1939, per i contributi a favore di comuni ed altri enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 novembre 1938, n. 1817, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1939, n. 49, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' elevato di L. 1.655.000 il limite d'impegno delle annualita' previste dall'art. 5 della legge 25 aprile 1938, n. 548, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1938-39".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1938 al 18 aprile 1939
