Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' stabilito nella somma di L. 6.000.000 per l'esercizio 1935-36, il limite d'impegno per le annualita' relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, compresi quelli a favore di Istituti per le case popolari, di Comuni e dell'Istituto per le case degli impiegati dello Stato.
[2]Sono prorogati a tutto l'esercizio predetto, ai fini della concessione dei contributi, i termini stabiliti dalle medesime leggi, con scadenza al 30 giugno 1935.
[3]Il termine di costruzione, fissato dall'art. 5 del R. decreto 13 gennaio 1930, n. 10, e', agli effetti della concessione del contributo per case popolari, a favore degli Enti indicati nel primo comma del presente articolo, prorogato al 31 dicembre 1936.
Testo in vigore dal 17 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
