Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1935 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' stabilito nella somma diL. 6.000.000 per l'esercizio 1935-36, il limite d'impegno per le annualita' relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, compresi quelli a favore di Istituti per le case popolari, di Comuni e dell'Istituto per le case degli impiegati dello Stato.
tolto: Sono prorogati a tutto l'esercizio predetto, ai fini della concessione dei contributi, i termini stabiliti dalle medesime leggi, con scadenza al 30 giugno 1935.
tolto: Il termine di costruzione, fissato dall'art. 5 del R. decreto 13 gennaio 1930, n. 10, e', agli effetti della concessione del contributo per case popolari, a favore degli Enti indicati nel primo comma del presente articolo, prorogato al 31 dicembre 1936.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-04-29;603~art5 · fonte del testo
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