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[1]E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 2 gennaio 1936, n. 30, convertito senza modificazioni dalla L. 30 marzo 1936, n. 581, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per provvedere a lavori di completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito, in aggiunta a quella di cui all'art. 4 della legge 29 aprile 1935, n. 603".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009
