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[1]Il municipio di Bari si obbliga di provvedere al pagamento dei lavori indicati nell'articolo precedente a misura del loro progressivo sviluppo, anticipando le somme che saranno necessarie in base ai regolari certificati dell'Ufficio del genio civile di Bari e del Circolo ferroviario, debitamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici e riscontrati dalla Corte dei conti.

[2]Tale pagamento non potra' per ogni anno superare il sesto dell'importo complessivo dei lavori, cioe' L. 383 333,33 dovendosi le eventuali eccedenze trasportare nell'esercizio dell'anno successivo.

[3]Il municipio di Bari si obbliga pure d'intervenire nella stipulazione dei contratti d'appalto fatti da parte dello Stato per le opere avanti descritte, cio' pero' all'unico scopo del pagamento delle opere stesse nei modi e termini di cui sopra.

Testo in vigore dal 14 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-09;306~convenzione-i-art3 · fonte del testo

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