Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-51, nelle seguenti misure:

  • a)in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
  • b)in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
  • c)in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 1951, n. 39

2

La L. 9 gennaio 1951, n. 39 ha disposto (con l'articolo unico) che "La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento".

Testo vigente dal 27 febbraio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1950 al 27 febbraio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 1951, n. 39

    La L. 9 gennaio 1951, n. 39 ha disposto (con l'articolo unico) che "La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;602~art2 · fonte del testo

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