Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno, 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cantine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1949-50, nelle seguenti misure:

  • a)in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
  • b)in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
  • c)in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Testo vigente dal 10 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-05;604~art2 · fonte del testo

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