Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 febbraio 1943, n. 20
1La L. 4 febbraio 1943, n. 20 ha disposto (con l'art. 5) che "E' elevata di L. 1.500.000 l'assegnazione straordinaria stabilita per l'esercizio finanziario 1942-43 a favore dell'Istituto centrale di statistica con l'art. 9 della legge 23 giugno 1942-XX, n. 695".
Regio D.L. 26 febbraio 1943, n. 85
2Il Regio D.L. 26 febbraio 1943, n. 85 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegnazione straordinaria stabilita per l'esercizio finanziario 1942-43, a favore dell'Istituto centrale di statistica con l'art. 9 della legge 23 giugno 1942-XX, n. 695, e' elevata di ulteriori L. 650.000 per l'esecuzione di urgenti rilevazioni statistiche riguardanti l'economia di guerra".
Testo in vigore dal 18 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
