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E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1942-43, l'assegnazione straordinaria di lire 2.160.000 a favore dell'Istituto centrale di statistica per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto medesimo.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 febbraio 1943, n. 20
1La L. 4 febbraio 1943, n. 20 ha disposto (con l'art. 5) che "E' elevata di L. 1.500.000 l'assegnazione straordinaria stabilita per l'esercizio finanziario 1942-43 a favore dell'Istituto centrale di statistica con l'art. 9 della legge 23 giugno 1942-XX, n. 695".
Testo in vigore dal 26 febbraio 1943 al 18 marzo 1943
