Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla luce della l. n. 19 del 1990, i cui artt. 4 e 9, in relazione all'art. 10, dettano nuove disposizioni con riferimento sia alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, cui consegue la perdita del grado, quanto alla destituzione, con possibile estensione alla cessazione dal servizio permanente effettivo per equivalenza di effetti.
Art. 60 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 61 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.
La questione di legittimita` costituzionale analoga ad altra gia` dichiarata inammissibile e che non prospetti profili nuovi rispetto a quelli esaminati con la precedente decisione va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40, n. 7, lett.a, legge 26 luglio 1961, n. 709 in quanto escludono la discrezionalita` dell'autorita` amministrativa nella irrogazione della misura della perdita del grado quale conseguenza della condanna penale pronunciata a carico del sottufficiale dell'aeronautica e della guardia di p.s.). - Cfr. S.n. 270/1986.
Art. 60 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 61 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 40 Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La perdita del grado e' disposta con decreto ministeriale. La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell'art. 60, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7, dell'articolo 60. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art61 · fonte del testo
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