Corte costituzionale

Ordinanza n. 532/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 della

legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei Sottufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica) e dell'art. 40, n. 7, lett. a),

della legge 26 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento

dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle

Guardie di Pubblica Sicurezza, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Consiglio di Stato -

Sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Falzoi Santino

contro il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 295 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1986 dal T.A.R. per il

Piemonte sul ricorso proposto da Merico Giuseppe contro

l'Amministrazione statale dell'Interno ed altra, iscritta al n. 556

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza 2 luglio 1985, e

il T.A.R. per il Piemonte, con ordinanza 5 febbraio 1986, hanno

sollevato questioni di legittimità costituzionale rispettivamente

degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954 n. 599 e dell'art. 40 n. 7

lett. a) legge 26 luglio 1961 n. 709, in quanto tali norme escludono

qualsivoglia discrezionalità dell'autorità amministrativa nella

irrogazione della misura della perdita del grado quale conseguenza di

condanna penale pronunciata a carico di pubblico dipendente

(sottufficiale dell'aeronautica - guardia di p.s.) e ciò anche

nell'ipotesi di condanna condizionalmente sospesa, con conseguente

violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione;

Considerato che questioni analoghe alle presenti sono state già

dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte con la sentenza

n. 270 del 1986 e che gli attuali giudici rimettenti non prospettano

profili nuovi rispetto a quelli già esaminati con la predetta

decisione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e

dell'art. 40 n. 7 lett. a), legge 26 luglio 1961 n. 709 sollevate dal

Consiglio di Stato e dal T.A.R. per il Piemonte, con le ordinanze

rispettivamente del 2 luglio 1985 e del 5 febbraio 1986, in

riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:532 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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