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[1]Gli ufficiali della Regia aeronautica dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilita'.
[2]Qualora gli ufficiali di cui al precedente comma risultino successivamente reperibili, saranno reiscritti nel ruolo col proprio grado e anzianita', eventualmente anche in soprannumero, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza nel grado.
[3]Qualora, invece, risultino prigionieri, saranno collocati in aspettativa per prigionia di guerra a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397.
Testo in vigore dal 26 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
