Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1947 al 16 dicembre 2009. 391 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'ufficiale che rientri dalla prigionia di guerra o dall'internamento, ovvero che gia' dichiarato irreperibile, risulti in seguito reperibile, non puo' conseguire avanzamento se prima non sia constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, o della temporanea scomparsa e non sia dichirarto dal Ministero dell'aeronautica se nulla osti a che l'ufficiale sia scrutinato per l'avanzamento.
tolto: L'ufficiale, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, ove sia stato raggiunto dal turno di promozione (qualora si tratti di avanzamento ad anzianita'), se giudicato idoneo verra' subito promosso con l'anzianita' assoluta e relativa - a tutti gli effetti - che gli sarebbe spettata a suo tempo. Ove trattasi di avanzamento a scelta assoluta e l'ufficiale sia dichiarato idoneo, la Commissione superiore di avanzamento gli assegnera' il posto nell'ordine di promovibilita' a partire dall'anno in cui l'ufficiale risultera' compreso, per la prima volta, nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro. Qualora, in tal modo, e salva diversa determinazione del Ministro, ai sensi del secondo comma dell'art. 69 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, l'ufficiale venga a risultare pretermesso nell'avanzamento, verra' promosso con l'anzianita' assoluta e relativa a tutti gli effetti, che gli sarebbe spettata se la procedura avesse avuto luogo tempestivamente.
tolto: Se in base all'anzianita' spettantegli e determinata come al precedente capoverso, l'ufficiale risultasse anche nel nuovo grado ragginto dal turno di promozione per l'avanzamento ad anzianita'" e compreso nei limiti di anzinita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta assoluta, potra' conseguire la seconda promozione solamente dopo che abbia prestato effettivo servizio, nel grado precedente, per almeno sei mesi, se trattasi di promozione dall'uno all'altro grado di generale, e per almeno un anno se trattasi di promozione nei restanti gradi.
tolto: Per tale seconda promozione l'ufficiale otterra', ai soli effetti giuridici, l'anzianita' assoluta e relativa, che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.
tolto: Le promozioni di cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo anche se non esista la necessaria vacanza, ma l'eventuale eccedenza sara' riassorbita con la prima successiva vacanza.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 aprile 1942-XX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-04-27;499~art4 · fonte del testo
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