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L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; 70 anni se colonnello o grado corrispondente; 66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti; 62 anni se ufficiale inferiore. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' di: 65 anni se capitano; 63 anni se ufficiale subalterno.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art63 · fonte del testo

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