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[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. VIGANO'. CARCANO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 luglio 1908, n. 361
1La L. 5 luglio 1908, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si intendono prorogati gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6, della legge 14 luglio 1907, n. 496".
Testo in vigore dal 26 luglio 1908 al 27 settembre 1923
