Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1908 al 27 settembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]In conformita' a quanto dispone il precedente art. 4, in ciascun esercizio finanziario, con decreti del ministro del tesoro saranno assegnato ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra, in aggiunta all'annualita' di cui all'art. 1, le somme provenienti dalle alienazioni.

[2]Tali somme non dovranno, nella loro totalita', oltrepassare gl'incassi effettivamente fatti dalla tesoreria per effetto dell'art. 5. 1

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]GIOLITTI. VIGANO'. CARCANO.

[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1908, n. 361

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La L. 5 luglio 1908, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si intendono prorogati gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6, della legge 14 luglio 1907, n. 496".

Testo in vigore dal 26 luglio 1908 al 27 settembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1907 al 26 luglio 1908.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 luglio 1908, n. 361

    La L. 5 luglio 1908, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si intendono prorogati gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6, della legge 14 luglio 1907, n. 496".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;496~art6 · fonte del testo

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