Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1907 al 26 luglio 1908. Leggi il testo vigente →
[2]Tali somme non dovranno, nella loro totalita', oltrepassare gl'incassi effettivamente fatti dalla tesoreria per effetto dell'art. 5.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. VIGANO'. CARCANO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 22 luglio 1907 al 26 luglio 1908
