Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1908 al 27 settembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato a proseguire oltre l'esercizio finanziario 1906-907 e fino all'esercizio 1909-910 le alienazioni delle opere fortilizie, degli immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e non piu' necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.

[2]Le opere fortilizie, gli immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti alle espropriazioni per pubblica utilita'.

[3]Per le armi e materiali suddetti, il Ministero della guerra e' autorizzato ad alienare in uno o piu' lotti, mediante vendita, permuta ed in qualsiasi altra maniera che reputera' piu' conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti.

[4]Nella vendita di immobili e terreni ai Comuni, se intendessero farne acquisto per pubblici servizi o costruzione di case operaie, spettera' il diritto di compera al prezzo di stima.

[5]In mancanza del Comune, lo stesso diritto spettera' agli Istituti di pubblica beneficenza, ed in mancanza di questi, alle societa' cooperative per la costruzione di case operaie. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1908, n. 361

1

La L. 5 luglio 1908, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si intendono prorogati gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6, della legge 14 luglio 1907, n. 496".

Testo in vigore dal 26 luglio 1908 al 27 settembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1907 al 26 luglio 1908.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 luglio 1908, n. 361

    La L. 5 luglio 1908, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si intendono prorogati gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6, della legge 14 luglio 1907, n. 496".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;496~art3 · fonte del testo

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