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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a proseguire oltre l'esercizio finanziario 1906-907 e fino all'esercizio 1909-910 le alienazioni delle opere fortilizie, degli immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e non piu' necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.
[2]Le opere fortilizie, gli immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti alle espropriazioni per pubblica utilita'.
[3]Per le armi e materiali suddetti, il Ministero della guerra e' autorizzato ad alienare in uno o piu' lotti, mediante vendita, permuta ed in qualsiasi altra maniera che reputera' piu' conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti.
[4]Nella vendita di immobili e terreni ai Comuni, se intendessero farne acquisto per pubblici servizi o costruzione di case operaie, spettera' il diritto di compera al prezzo di stima.
[5]In mancanza del Comune, lo stesso diritto spettera' agli Istituti di pubblica beneficenza, ed in mancanza di questi, alle societa' cooperative per la costruzione di case operaie. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 luglio 1908, n. 361
1La L. 5 luglio 1908, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si intendono prorogati gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6, della legge 14 luglio 1907, n. 496".
Testo in vigore dal 26 luglio 1908 al 27 settembre 1923
