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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a proseguire oltre l'esercizio finanziario 1906-907 e fino all'esercizio 1909-910 le alienazioni delle opere fortilizie, degli immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e non piu' necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.
[2]Le opere fortilizie, gli immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti alle espropriazioni per pubblica utilita'.
[3]Per le armi e materiali suddetti, il Ministero della guerra e' autorizzato ad alienare in uno o piu' lotti, mediante vendita, permuta ed in qualsiasi altra maniera che reputera' piu' conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti.
[4]Nella vendita di immobili e terreni ai Comuni, se intendessero farne acquisto per pubblici servizi o costruzione di case operaie, spettera' il diritto di compera al prezzo di stima.
[5]In mancanza del Comune, lo stesso diritto spettera' agli Istituti di pubblica beneficenza, ed in mancanza di questi, alle societa' cooperative per la costruzione di case operaie.
Testo in vigore dal 22 luglio 1907 al 26 luglio 1908
