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((Le assunzioni di pensionati: ai termini del precedente art. 1 s'intendono, in ogni caso, effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento, appena abbiano ripreso servizio gli impiegati di ruolo in sostituzione dei quali i pensionati vennero assunti, ovvero appena i posti disponibili siano stati conferiti a mente delle disposizioni che regolano i reclutamenti in ciascun ruolo e i nominati abbiano assunto servizio)).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
