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Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente articolo 1 s'intendono, in ogni caso, effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento appena abbiano ripreso servizio gli impiegati di ruolo in sostituzione dei quali i pensionati vennero assunti.
Testo in vigore dal 12 giugno 1940 al 9 febbraio 1943
