Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993. 229 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'articolo 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: Art. 124. - Guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose. - Per limitare la durata della guida continua e giornaliera degli autoveicoli adibiti ai trasporti di persone o di cose, esclusi quelli indicati nell'articolo 4 del regolamento comunitario n. 543 del 25 marzo 1969, si applicano le disposizioni del suddetto regolamento relative ai periodi di guida, ai periodi di riposo e di pausa e ai necessari controlli. Agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possano avvicendarsi nella guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro di percorso, quando la distanza da percorrere fra i due periodi consecutivi di riposo giornaliero del conducente supera i 450 chilometri e si tratti:
tolto: a) di trasporto di viaggiatori ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dell'autoarticolato sia superiore a 50 quintali;
tolto: b) di trasporto di cose ed il peso complessivo a pieno carico dell'autotreno, dell'autosnodato o dell'autoarticolato sia superiore a 200 quintali. Chiunque viola la disposizione del precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento ad una somma da lire 15.000 a lire 50.000".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art7 · fonte del testo
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