Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente de…
Art. 20 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 25 cost. · Art. 11 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 16 Modifiche al sistema penale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le somme indicate nell'articolo 138, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire 10.000, 20.000, 40.000 e 50.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 2.000, 5.000, 10.000 e 12.000 quando sia conducente di veicoli a motore, e a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 6.000 negli altri casi. Per le altre contravvenzioni indicate nel suddetto articolo 138, terzo comma, il contravventore e' ammesso a pagare nei termini e con le modalita' di cui al comma medesimo e al successivo quarto comma una somma corrispondente, rispettivamente, alla quarta parte e alla meta' del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa. Analoga elevazione e' stabilita per le medesime sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317. Se le sanzioni pecuniarie riguardano le infrazioni alle ordinanze adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, intese a stabilire divieti o limitazioni di fermata o di sosta dei veicoli su ciascuna strada o tratto di essa, o le infrazioni ai divieti di sosta previsti dall'articolo 115, il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione, la somma di lire 5.000. In tutti i casi in cui la sanzione pecuniaria minima prevista dalle presenti norme e' indicata in lire 10.000 e la massima in non meno di lire 40.000, la sanzione pecuniaria minima e' elevata a lire 15.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art11 · fonte del testo
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