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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato o la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra e' sospesa l'applicazione del 1° comma dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.
[9]Per il periodo di tempo previsto dal precedente comma non si fara' luogo, in conseguenza, alla sostituzione annuale delle tabelle da 9 a 15, annesse al citato testo unico, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040, e modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. 1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 16 dicembre 1941-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI REVEL - HOST VENTURI
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, n. 393
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1614, concernente sospensione, per tutta la durata della attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione dell'art. 31, 1° comma, del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e' prorogata sino al 31 dicembre dell'anno in cui, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, saranno stabiliti i nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 ottobre 1946.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1946 al 16 dicembre 2009
