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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato o la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra e' sospesa l'applicazione del 1° comma dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.
[9]Per il periodo di tempo previsto dal precedente comma non si fara' luogo, in conseguenza, alla sostituzione annuale delle tabelle da 9 a 15, annesse al citato testo unico, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040, e modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 16 dicembre 1941-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI REVEL - HOST VENTURI
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 15 dicembre 1946
