Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. 189 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese agli enti ausiliari dello Stato, ai consorzi legalmente costituiti, riconosciuti e che abbiano ottenuto il finanziamento statale per l'esecuzione di opere pubbliche, agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari ed, in genere, a tutti gli enti o societa' concessionarie per le opere di loro competenza comunque finanziate dallo Stato.
tolto: Gli enti, consorzi o societa' che provvedono alla esecuzione di opere per proprio conto, con la sola partecipazione finanziaria dello Stato, ove si avvalgano della facolta' di cui all'art. 1, dovranno inviare, entro 10 giorni dalla data del verbale di sospensione, copia di esso all'Ufficio del genio civile, il quale, a sua volta, ne curera' subito l'inoltro al Ministero che ha concesso il finanziamento statale. Questo potra' decidere, insindacabilmente, la revoca della disposta sospensione: nel qual caso l'ente interessato dovra' disporre l'immediata ripresa dei lavori.
tolto: Per gli enti, invece, che eseguono opere pubbliche in concessione dello Stato, la facolta' di disporne la sospensione e' riservata all'Amministrazione concedente.
tolto: A quest'ultima dovra' essere subito trasmessa una copia del verbale di sospensione, da compilarsi ai sensi del precedente art. 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-11-28;1772~art3 · fonte del testo
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