Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. 143 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Disposta la sospensione dei lavori, l'assuntore dei medesimi, invece di attendere che sia possibile riprenderne l'esecuzione, potra' chiedere la risoluzione del contratto, con il solo obbligo, per lo stato, di corrispondergli l'importo dei lavori eseguiti ed il valore dei Materiali utili esistenti in cantiere.
tolto: Sara' contabilizzato, ai prezzi di capitolato depurati del ribasso contrattuale, l'importo degli impianti fissi, attuati dall'impresa per uso esclusivo delle opere appaltate, che siano in piena efficienza all'atto della risoluzione del contratto e riconosciuti utili, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la prosecuzione delle opere stesse.
tolto: Non si terra' conto dei mezzi d'opera, macchinari e impianti mobili di qualsiasi genere, che dovranno essere tolti d'opera e allontanati a cura e spese dell'appaltatore.
tolto: Dell'importo contabilizzato sara' pagata all'appaltatore la sola parte proporzionale all'importo delle opere che per effetto della risoluzione non e' stato eseguito, nei limiti dei quattro quinti dell'importo contrattuale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-11-28;1772~art2 · fonte del testo
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