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[1]Non puo' rilasciarsi mandato di cattura contro il minore dei quattordici anni, che non sia stato precedentemente condannato per delitto; e puo' soltanto ordinarsi che durante il procedimento sia collocato in un istituto di correzione e di educazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 giugno 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Ronchetti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 27 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
