Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nel pronunziare sentenze di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della liberta' personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice puo' ordinare che, entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione della pena e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della pena rimanga sospesa.
tolto: Il limite di pena suddetto e' doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano compiuto i settanta anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-06-26;267~art1 · fonte del testo
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