Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione della condanna non puo' ottenerla la seconda volta.
Testo in vigore dal 27 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
