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Qualora il giudice ordini che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa, il presidente o il pretore, dopo letta la sentenza, rivolge in pubblica udienza al condannato un severo ammonimento, e lo avverte che se, entro il termine in essa stabilito, commetta un delitto, la pena e' scontata a norma del Codice penale.
Testo in vigore dal 27 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
