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[1]La sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate nell'articolo 1° e applicate nella sentenza, ne' agli effetti penali e civili della medesima.
[2]Gli effetti penali cessano quando, giusta la prima parte dall'articolo precedente, la condanna si abbia come non avvenuta.
Testo in vigore dal 27 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
