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[1]Nel caso preveduto dall'articolo 1°, se il condannato, entro il termine suddetto, non commetta un delitto, la condanna si ha come non avvenuta.

[2]In caso diverso, la sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende revocata, e la pena e' scontata secondo le norme degli articoli 68 e seguenti del codice penale.

[3]La sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende revocata altresi' se l'imputato, durante il termine suddetto, sia condannato alla reclusione per delitto commesso prima della condanna, la cui esecuzione fu dichiarata sospesa.

Testo in vigore dal 27 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-06-26;267~art3 · fonte del testo

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