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In caso di delitto la sospensione della condanna puo' essere subordinata al risarcimento del danno cagionato, che gia' sia stato liquidato nella sentenza, o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione del danno stesso, o ad una riparazione, giusta l'articolo 38 del Codice penale, non che al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza.

Testo in vigore dal 27 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-06-26;267~art2 · fonte del testo

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