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[1]Nel pronunziare sentenze di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della liberta' personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice puo' ordinare che, entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione della pena e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della pena rimanga sospesa.
[2]Il limite di pena suddetto e' doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano compiuto i settanta anni.
Testo in vigore dal 27 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
