Art. 1
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[1]I procedimenti per le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio della Amministrazione delle finanze, di competenza dell'intendenza di finanza, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, possono essere sospesi, rispetto a coloro che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, quando per effetto di tale particolare situazione non ne sia possibile lo svolgimento regolare. La sospensione e' disposta dall'Intendente di finanza con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione.
[2]L'ordinanza e' revocata ed il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.
[3]Le norme predette si riferiscono altresi' ai procedimenti per l'applicazione delle sanzioni prevedute dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608. In tali casi la sospensione e la revoca sono disposte dalle autorita' competenti ad applicare le sanzioni medesime.
[4]Durante la sospensione dei procedimenti indicati in questo articolo rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato a riscuotere le pene pecuniarie e ad applicare le altre sanzioni di carattere amministrativo in dipendenza delle violazioni a cui si riferiscono i procedimenti stessi.
Testo in vigore dal 21 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
