Art. 22 — Conferimento di delega legislativa
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010. 296 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
tolto: a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;
tolto: b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
tolto: c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, e' richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui al comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2004-08-23;226~art22 · fonte del testo
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