Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1956 al 3 luglio 1980. Leggi il testo vigente →

Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro per il tesoro puo' stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'art. 14 della presente legge. Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura puo' essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1956 al 3 luglio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art15 · fonte del testo

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