La pensione di vecchiaia si consegue:

  • 1)al compimento dell'eta' minima di 65 anni compiuti, con almeno dieci anni di contribuzione;
  • 2)a qualunque eta' con quaranta anni di contribuzione. La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione. La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' e' proporzionale agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi e' considerata un anno. Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente art. 19.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art32 · fonte del testo

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