Art. 2 — Trattamento per i soggetti già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria

Per gli spedizionieri doganali gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonche' per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianita' assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto le gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianita' acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.1 Per le modalita' di attribuzione e di calcolo dell'indennita' di buonuscita si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157

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Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 e' erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di eta'".

Testo vigente dal 17 gennaio 2014

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1997 al 17 gennaio 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157

    Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 e' erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di eta'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-07-16;230~art2 · fonte del testo

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