Art. 28 — Liquidazione delle prestazioni secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico della Gestione marittimi, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 52 per la ricostituzione di posizioni assicurative anteriori alla entrata in vigore della presente legge, ovvero le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, per la ricostituzione delle posizioni assicurative posteriori alla data citata, sulla base della retribuzione stabilita ai sensi del precedente articolo 24. Il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato subentra nei diritti del marittimo e dei superstiti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 27 della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art28 · fonte del testo

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