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[1]Il soccorso di cui all'art. 1 puo' essere concesso anche ai congiunti:
- a)dei militari della Regia guardia di finanza;
- b)degli appartenenti alla M.V.S.N. e alle singole sue specialita' (indipendentemente dai loro obblighi militari);
- c)dei militari appartenenti alle Legioni libiche, unicamente pero' se abbiano compiuta la ferma volontaria assunta;
- d)degli appartenenti alla C.R.I. e al S.M.O.M., aventi obblighi di servizio militare.
[2]Il soccorso pero' puo' essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione o per eventualita' del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle Forze armate, o, se con provvedimento successivo, previo concerto col Ministro militare competente.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010
