Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il ricorso alla Commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della Commissione comunale.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010
