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((La concessione dei soccorsi e' deliberata dagli Enti Comunali di Assistenza integrati per tale compito: - dal sindaco del comane o da un suo delegato, presidente; - dal comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune; - da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari: - da un cittadino ex combattente residente nel comune da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti)).
Testo in vigore dal 27 aprile 1944 al 9 ottobre 2010
