Il personale assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti la sua opera per le esigenze dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo e' inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Il personale assunto in qualita' di redattore, recensore, commentatore, esperto statistico, bibliografico, musicale e cinematografico e' inquadrato nella categoria la b) se munito di laurea. Il personale assunto in qualita' di stenografo d'ufficio e redazionale, esperto fonografico, fototecnico, cinetecnico, radiotecnico e schedarista e' inquadrato nella seconda categoria se munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Il personale assunto in qualita' di operatore dei vari sistemi di scrittura multipla, operatore meccanografico e operatore cinematografico di cabina e' inquadrato nella terza categoria anche a prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria e' inquadrato anche il personale assunto in qualita' di stenografo d'ufficio e cinetecnico, non munito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Il personale assunto in qualita' di traduttore, interprete, speaker, stenointerprete e intercettatore e' inquadrato nella seconda categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale assunto in qualita' di redattore, non munito di laurea.

Testo vigente dal 3 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;270~art1 · fonte del testo

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