Art. 10 — Violazioni finanziarie
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981. 56 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per le violazioni di cui all'articolo 1, previste da leggi finanziarie, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria. Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art10 · fonte del testo
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