Art. 5 — Certificato di navigabilità

Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilita', rilasciato a norma dei regolamenti di applicazione della presente legge. Il certificato di navigabilita' e' valido per quattro anni e puo' alla sua scadenza, essere prorogato al massimo per un anno. Esso e' rilasciato dall'autorita' marittima in base agli accertamenti esperti dall'ente tecnico. Nel caso previsto dall'articolo 148 del Codice della navigazione il certificato di navigabilita' e' rilasciato dall'autorita' consolare, in base agli accertamenti effettuati dalla medesima, o dagli organi o enti tecnici determinati, per i singoli Stati, dal Ministero della marina mercantile.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art5 · fonte del testo

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