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[1]I cappellani militari conservati temporaneamente in servizio in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552, e 24 settembre 1923, n. 2307, sono mantenuti permanentemente in servizio in uno speciale ruolo transitorio, col trattamento attuale che pero' verra' sottoposto, ai fini della pensione, alle normali ritenute in conto tesoro.
[2]Il servizio da essi precedentemente prestato potra' essere riscattato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926, n. 417, con le modalita' del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 aprile 1940, n. 568
2La L. 18 aprile 1940, n. 568 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai cappellani militari mantenuti permanentemente in servizio nello speciale ruolo transitorio di cui all'art. 24 della legge 10 gennaio 1936-XIV, n. 77, e' conferito il titolo di cappellano capo con assimilazione di rango al grado di capitano, fermo restando il trattamento economico stabilito dal medesimo art. 24".
Testo in vigore dal 2 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
